Descrizione
Il Comune di Galatina, con deliberazione consiliare n. 21 del 29.04.2026, in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disciplinato con proprio regolamento la “definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, dovute e non riscosse”, anche se oggetto di provvedimento di ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, di avvisi di accertamento e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
Chi può effettuare domanda di definizione agevolata
In forza delle predette disposizioni normative e del Regolamento approvato, possono essere oggetto di definizione agevolata:
- i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e da accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati entro la data di entrata in vigore del Regolamento;
- i debiti risultanti da avvisi di accertamento adottati entro il 31 dicembre 2019 per i quali non sia stata ancora avviata la riscossione coattiva;
- i debiti risultanti da accertamenti esecutivi per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva presso il Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A.;
- l'omesso o carente versamento dell’entrata dovuta sino alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- l’omessa o infedele dichiarazione sino alla data di entrata in vigore del Regolamento.
In cosa consiste la definizione agevolata?
Le entrate oggetto di definizione agevolata possono essere definite con il versamento delle somme dovute a titolo di:
- capitale dell’entrata oggetto di definizione;
- spese di notifica;
- spese per le procedure esecutive e cautelari maturate sino alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata;
- oneri di riscossione maturati sino alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata.
I debiti derivanti da omesso o carente versamento dell’entrata e da omessa o infedele dichiarazione, che non siano già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del regolamento, posso essere estinti, previa presentazione della domanda di definizione, con il versamento del solo capitale dell’entrata oggetto di definizione.
Nel caso in cui la definizione comporti l’obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
Negli altri casi la definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata in caso di istanza di pagamento dilazionato.
A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- sanzioni amministrative;
- interessi liquidati in fase di accertamento;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell’avviso di accertamento;
- somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- interessi applicati su entrate patrimoniali;
- sanzioni ed interessi legali per omessi o carenti versamenti.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le occupazioni di suolo pubblico, le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni realizzate abusivamente non trovano applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità , di cui all’art. 1, comma 821, lettera h), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e gli interessi legali.
La definizione trova, altresì, applicazione qualora il debitore abbia presentato istanza di accertamento con adesione.
Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Come presentare domanda
Si può accedere alla definizione agevolata a domanda dell’interessato.
A tal fine il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata, anche con riferimento alle somme affidate al Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A., redigendo la domanda di definizione agevolata dell’entrata, utilizzando l’apposito modello, da notificare all’Ente entro il 17 luglio 2026, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale protocollo@cert.comune.galatina.le.it o con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente.
Si precisa che il contribuente deve presentare una distinta domanda per ogni tipologia di entrata e per ciascuna fattispecie oggetto di definizione, ovvero: omesso/carente versamento, ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento, sollecito di pagamento, avviso di riscossione coattiva presso il Concessionario della riscossione Abaco S.p.A..
Nella domanda di definizione agevolata, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
Tempistiche per il perfezionamento della definizione
La domanda di definizione agevolata dell’entrata deve essere notificata all’Ente entro il 17 luglio 2026.
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione e comunicate dall’Ente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Il debitore nella domanda di definizione agevolata indica, altresì, il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.
Il Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica ai debitori l’ammissione alla definizione agevolata, specificando l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché il numero ammissibile e l’importo delle singole rate non inferiore ad € 100,00, nonché la scadenza di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali e nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuale.
Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è ammessa la compensazione con altri crediti tributari del debitore, purché afferenti alla medesima entrata.
Entro quando il Comune può notificare il diniego?
Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Cosa succede se non pago entro i termini stabiliti?
In caso di mancato o insufficiente versamento, decorsi dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore si considera decaduto dalla definizione, la quale non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell’importo complessivamente dovuto, incluse sanzioni ed interessi. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell’Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle somme dovute.
Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anteriormente alla presentazione dell’istanza di definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Cosa devo fare se ho un contenzioso pendente?
Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La domanda di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all’istanza di rinuncia al ricorso, produce l’effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
Nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta domanda il debitore si impegna a versare l’importo dovuto e ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l’atto di rinuncia, che sarà depositato dal Comune medesimo, unitamente alla quietanza di pagamento della prima o unica rata, prodotta dal debitore.
Il mancato deposito dell’istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell’ente impositore con compensazione delle spese di lite, determina l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, incluse sanzioni ed interessi.
Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i debitori potranno contattare direttamente i Servizi interessati o consultare il regolamento comunale accedendo al sito internet: