Il Comune di temporaneo domicilio entro il decimo giorno antecedente la consultazione rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche tramite utilizzo di strumenti informatici. Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il temporaneo domicilio (comma 12).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco (art. 7 D.P.R. n. 299 del 7.09.2000)
Qualora l’elettore non soddisfi i requisiti che legittimano il voto fuori sede, il Comune di temporaneo domicilio invierà comunicazione motivata affinché l’elettore possa votare nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.