Descrizione
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA
IL SINDACO
a norma dell’art. 1932 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
RENDE NOTO
che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:
a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 1933 del D.lgs. n. 66/2010;
b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
c) nel corso dei mesi di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente.
L’Ufficio Leva militare è a disposizione per ogni informazione necessaria ai recapiti di seguito riportati:
Tel.: 0836/527224 – 0836/527403
e-mail: elettorale@comune.galatina.le.it PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
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ART. 1933 del D.lgs. n. 66/2010
Domicilio legale. – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
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Galatina, 1° gennaio 2025
Il Sindaco
Fabio Vergine