Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale del Comune di Galatina

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Protocollo del 30-07-2021

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 166 del 03/07/2019. Modificato con Deliberazione di G.C. n. 205 del 16/5/2023.

Descrizione

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 166 del 03/07/2019. Modificato con Deliberazione di G.C. n. 206 del 30/07/2021.

Con successiva deliberazione GC n. 205/2023 è stato modificato e integrato come segue:

all’art. 3, rubricato “Procedure di reclutamento”, è inserito il seguente comma:
6. Il Comune di Galatina può stipulare accordi con altri enti per la gestione in forma aggregata di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, come previsto dall’art. 3-bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113”;

dopo l’art. 31, rubricato “Concorso unico aggregato”, è inserito il seguente «Articolo 31-bis “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli enti locali”
1. Il Comune di Galatina, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, può effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per la copertura delle posizioni programmate nel proprio piano dei fabbisogni di personale, attingendo agli elenchi degli idonei formati dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 3-bis del Decreto legge n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, previa stipula di apposito accordo che disciplini i rapporti tra le parti e le modalità di gestione delle selezioni.
2. Dopo la sottoscrizione dell’accordo, e ove sussistenti elenchi di idonei per l’area e profilo professionale di interesse, il Comune procede ad apposito interpello rivolto ai soggetti compresi nello specifico elenco approvato successivamente a tale sottoscrizione, indicando:
a) eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e art. 678 del D.Lgs. n. 66/2010);
b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell’elenco;
c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/determinato, a
tempo pieno/part time);
d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
e) la prova selettiva prescelta ai fini della formazione della graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile, consistente nell’espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e/o di una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, finalizzata alla verifica del possesso delle competenze richieste per il posto da coprire, da definire in sede di interpello, tenuto conto del profilo di accesso e della tipologia di assunzione (tempo indeterminato o
determinato);
f) le modalità per la presentazione delle candidature;
g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell’elenco.
3. La graduatoria formata a seguito dell’interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era bandito.
4. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell’interpello fossero cancellati dall’elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso elenco, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente
decadono dalla graduatoria.»

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Ultimo aggiornamento: 20/12/2023, 13:11

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